FAQ Agriturismi
Scritto da Agriturismo FVG Mercoledì 19 Maggio 2010 09:19
Sono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali, di pesca e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.
Attraverso la verifica che:
a) il tempo lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore di quello impiegato nell'attività agrituristica;
b) l'attività venga svolta utilizzando gli spazi aziendali;
c) i prodotti utilizzati derivino prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola;
d) almeno l'80% del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli operanti nella Regione, nonché da aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali (DOP, IGP, DO, IGT) e quelle che producono prodotti regionali tradizionali.
Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica;
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico – venatoria, nel rispetto della normativa vigente;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della L.R. 21/2000; l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata fuori dagli ambiti delle "Strade del vino".
Esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis del C.C., nonché personale dipendente.
Sono coloro che risultano iscritti all'Elenco provinciale degli operatori agrituristici tenuto dalla C.C.I.A.A.
All'Elenco possono iscriversi:
a) gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese;
b) le società di persone e le cooperative agricole di conduzione;
c) gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
Per l'iscrizione all'Elenco è necessario:
a) essere imprenditore agricolo iscritto al Registro delle Imprese;
b) aver frequentato un corso di 90 ore di formazione professionale per operatori agrituristici ovvero impegnarsi a frequentare detto corso entro un anno dall'iscrizione nell'elenco.
La frequenza al corso non è obbligatoria per chi possiede il diploma universitario o di istruzione secondaria superiore che offra conoscenze equivalenti a quelle fornite dal corso stesso quali ad esempio: discipline agrarie, forestali, veterinaria, alimentari, turistiche ed economiche.
Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda; per quelli persone fisiche e società di persone è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del c.c. o da un socio della società;
c) produrre una descrizione dettagliata dell'azienda evidenziando:
c1) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo e di allevamento rispetto a quello agrituristico;
c2) il rispetto dei rapporti tra materia prima di produzione aziendale utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande e quella acquistata da altri produttori agricoli.
Si, l'autorizzazione rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica.
L'operatore agrituristico deve:
a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe ed i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;
e) ai fini della rilevazione statistica, sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.
f) in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti vanno inoltre applicate le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
g) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro 30 giorni dall' evento, la cessazione o la sospensione dell'attività agrituristica.
L' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)
L' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)
Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale, in regime di "de minimis", pari al 40 % (in pianura) o al 60 % (zone svantaggiate e montane) della spesa ammessa a contributo.
a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;
b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;
d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;
g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;
h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;
i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura, sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;
j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;
k) realizzazione, adeguamento, allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'ERSA entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.
Tale condizione deve essere mantenuta anche dagli aventi causa del titolare dell'autorizzazione nei casi di alienazione, successione, ecc.
Nel caso di mancato rispetto del vincolo ovvero di revoca dell'autorizzazione comunale per altri motivi, è prevista la revoca del beneficio concesso e la richiesta di restituzione delle somme erogate.
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